
Costi nascosti e vizi della casa: quando non devi pagare l'agenzia immobiliare - Cinezapping.com
Quando non devi pagare l’agenzia immobiliare: hai il diritto di conoscere tutti i costi quando compri o affitti una casa.
Nel settore immobiliare, la retribuzione dell’agente immobiliare rappresenta un aspetto cruciale, ma deve sempre rispettare i precisi criteri di legge.
La normativa italiana tutela le parti coinvolte nella mediazione, imponendo all’agenzia una condotta improntata a trasparenza, correttezza e imparzialità. È fondamentale per clienti e professionisti comprendere quando è possibile non pagare la provvigione all’agenzia immobiliare, evitando così spiacevoli sorprese o costi nascosti.
Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione
L’agente immobiliare è un lavoratore a provvigione e, per poter richiedere il compenso, deve rispettare una serie di requisiti legali e comportamentali. Nel caso contrario, il pagamento può essere legittimamente rifiutato. Per legge, l’agente immobiliare deve risultare regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio e deve esibire il tesserino identificativo su richiesta. Se queste condizioni non sono rispettate, si configura un’agenzia immobiliare abusiva, priva del diritto alla provvigione. La situazione si verifica anche quando le attività di intermediazione sono svolte da un mediatore non autorizzato o senza la supervisione di un professionista abilitato.
Per verificare l’abilitazione, è possibile consultare una visura camerale online o recarsi presso gli sportelli del Registro Imprese. L’agenzia deve operare in modo indipendente, senza alcun legame con acquirente o venditore che possa compromettere la neutralità. Nel caso in cui l’agente favorisca una delle parti a discapito dell’altra, violando il principio di imparzialità, perde il diritto alla provvigione. Inoltre, la trasparenza è un dovere imprescindibile: l’agente deve fornire tutte le informazioni rilevanti sull’immobile, sia di natura fattuale che giuridica. Per esempio, l’acquirente deve essere messo a conoscenza di eventuali difformità edilizie, ipoteche, pignoramenti o servitù che gravano sull’immobile.
Qualora tali informazioni, rilevanti per la decisione di acquisto, vengano taciute o comunicate in modo errato, è legittimo non corrispondere la provvigione, anche se l’agente non ne fosse a conoscenza diretta, salvo che tali indagini non siano state espressamente richieste nel mandato. La correttezza delle informazioni è essenziale affinché le parti possano valutare consapevolmente l’affare. Se l’agente immobiliare fornisce dati inesatti o imprecisi, perde il diritto alla provvigione, purché tali errori abbiano inciso significativamente sulla conclusione del contratto. Inoltre, qualora una parte abbia espresso esplicitamente il rifiuto di avvalersi dei servizi dell’agenzia, non è tenuta a pagare alcun corrispettivo. Solo la parte che ha formalmente conferito il mandato è obbligata al pagamento.

L’agente ha diritto alla provvigione anche se il contratto si conclude dopo la scadenza del mandato, a condizione che le trattative siano iniziate entro i termini previsti. Se invece l’accordo è stato raggiunto successivamente alla scadenza e senza un precedente contatto, il compenso non è dovuto. In linea generale, il diritto alla provvigione sorge con la firma del contratto preliminare di compravendita o locazione, indipendentemente dall’esito finale. Tuttavia, è possibile inserire nel mandato una clausola che renda il pagamento subordinato al buon fine dell’accordo, ossia alla stipula del rogito notarile. Nei casi di più agenzie coinvolte, il compenso viene solitamente ripartito in proporzione tra i professionisti, salvo diverso accordo.
È importante sottolineare che la provvigione è dovuta all’agenzia che ha svolto un ruolo determinante nella conclusione dell’affare, anche solo effettuando la visita all’immobile. Se invece l’agente non ha realmente svolto attività di mediazione, il compenso può essere negato, sempre che tale circostanza venga dimostrata. Se una delle parti decide di rinunciare all’affare, l’agente ha comunque diritto alla provvigione a patto che abbia agito con correttezza e messo le parti nelle condizioni migliori per concludere l’accordo. Tuttavia, la rinuncia è giustificata e libera il cliente dall’obbligo di pagamento se motivata da una giusta causa, ad esempio quando il venditore apprende che l’acquirente intende posticipare il pagamento.
Infine, il diritto al compenso si prescrive entro un anno dalla conclusione dell’affare. Trascorso questo termine senza che l’agente abbia avanzato richieste formali di pagamento, la provvigione non può più essere legalmente riscossa. Questa regola si applica anche se l’affare viene concluso oltre il termine, a meno che non si tratti di frode, nel qual caso la prescrizione decorre dalla scoperta dell’inganno.